Aggressioni compiute da cani: il confronto in Senato promosso da Fondazione Cave Canem verso un modello fondato sulla diligenza
Cosa c’è dietro la recente decisione del Ministero della Salute di prorogare l’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani? 🐕❤️🩹
Non è soltanto un adempimento formale. Le ordinanze ministeriali in materia sanitaria e di polizia veterinaria sono strumenti contingibili e urgenti e, proprio per questo, hanno natura temporanea e straordinaria.
Proprio mentre il Senato era chiamato a esaminare il DDL 1572, già noto come PLP4, il Ministero ha scelto di prorogare l’ordinanza vigente. Si tratta di un passaggio istituzionalmente rilevante, perché conferma, almeno allo stato, la scelta di mantenere in vigore l’attuale strumento regolatorio, invece di sostituirlo immediatamente con una nuova disciplina legislativa.
Il DDL 1572 ha suscitato forti perplessità per l’impostazione fondata su categorie astratte e automatismi standardizzati, inclusa la logica delle liste di razze presuntivamente pericolose. Per questo Fondazione Cave Canem ha portato avanti in questi mesi un’attività di dialogo istituzionale e tecnico, rappresentando in Senato la necessità di un approccio diverso.
Abbiamo sostenuto una visione centrata sulla dligenza nella convinzione che la tutela dell’incolumità pubblica debba conciliarsi con la valutazione concreta dei singoli cani e dei loro percorsi di vita, soprattutto quando provengono da contesti di abbandono o maltrattamento.
La proroga dell’ordinanza non chiude il dibattito. Tuttavia, sul piano politico-istituzionale, rappresenta un segnale importante: nell’attuale fase, non si è scelta la strada di una rapida approvazione del DDL 1572, ma quella della continuità del quadro esistente.
Fondazione Cave Canem continuerà a presidiare i tavoli istituzionali, offrendo contributi tecnici e proposte orientate a una convivenza equilibrata tra persone, animali e comunità.
In questa prospettiva, il proprietario o detentore non è un soggetto accessorio, ma il perno dell’intero sistema di prevenzione: è su di lui che ricadono gli obblighi di controllo, custodia e adozione di ogni cautela idonea a prevenire aggressioni o danni a terzi. Anche sul piano civile, del resto, il proprietario di un animale o chi lo gestisce anche temporaneamente risponde dei danni cagionati dall’animale, salvo il caso fortuito. Nello stesso solco si colloca la più recente giurisprudenza penale, che ribadisce come il detentore del cane assuma una vera e propria posizione di garanzia, con l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela idonea a prevenire possibili aggressioni a terzi.
Per chi voglia approfondire, può consultare: Sez. Quarta Penale, Sentenza n. 46108 del 06/12/2022 e Sez. Quarta Penale, Sentenza n. 42954 del 26/11/2024.
Anche sul piano civilistico il principio è chiaro: il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo accompagna, risponde dei danni cagionati dall’animale, salvo il caso fortuito.
Per chi voglia approfondire può consultare: Articolo 2052 del Codice Civile (introdotto con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.